In questi giorni sono state definitivamente approvate le graduatorie di merito e dei vincitori, per ciascun Distretto di Corte di appello e per la Corte di Cassazione, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale con il profilo di addetto all’Ufficio del processo e sono state, infine, trasmesse dai vincitori le preferenze circa le sedi.
“I candidati avvocati vincitori del concorso per gli uffici del processo si pongono tutti sia il problema della compatibilità o meno del nuovo incarico con l’iscrizione all’albo professionale, che della posizione previdenziale (che fine fanno i contributi versati alla Cassa Forense? posso continuare ad essere iscritto alla Cassa Forense? i contributi sui compensi per l’incarico di addetto all’ufficio del processo vanno versati all’Inps o alla Cassa Forense?)”.
Per la soluzione dei problemi innanzi evidenziati, occorre partire dalla normativa in vigore.
La l. 29.12.2021 n.233 (che ha convertito con modificazioni il d.l. 6.11.2021 n.152), per gli avvocati assunti a tempo determinato “nell’ufficio del processo”, ha confermato (art.31) la possibilità di mantenere l’iscrizione sia all’albo professionale che alla Cassa Forense.
A). – Iscrizione albo professionale
Per gli avvocati addetti all’Ufficio del processo, l’art.31 citato prevede espressamente che:
“l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio”.
Tale generica ed ampia formulazione non risolve, però, per gli avvocati addetti all’ufficio del processo tutti i problemi.
Infatti, per gli avvocati in questione, pur consentendo loro la legge di rimanere iscritti all’albo professionale, tuttavia sorge il problema che tale iscrizione all’albo consente di esercitare la professione nel circondario del tribunale dell’ufficio del processo cui è addetto. Evidenti motivi di opportunità “sconsigliano” tale possibilità; nel caso di ufficio del processo “situato” in Corte di appello, la (eventuale) “incompatibilità” dell’esercizio della professione è estesa a tutto il distretto della Corte di appello?
Sulle incompatibilità menzionate non si può ignorare il dovere per l’avvocato di evitare incompatibilità previsto dall’art.6 del codice deontologico forense, articolo che (2 comma) così recita: “2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione”. Dal CNF, a riguardo, non sono, ad ora, giunte indicazioni in merito.
B). – Iscrizione alla Cassa Forense
Per gli avvocati addetti all’Ufficio del processo la norma statuisce che
“possono mantenere l’iscrizione….ai regimi previdenziali obbligatori di cui al d.lgs. 30.6.1994 n.509”, e quindi alla Cassa Forense, prevedendo, peraltro, una ricongiunzione gratuita della posizione assicurativa per avere una pensione rapportata all’attività lavorativa espletata anche presso l’ufficio del processo (“ E’ in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista….per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b) nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza”).
Da quanto sopra ne consegue che, ferma restando la possibilità per l’avvocato che ha vinto il concorso per UPP di mantenere l’iscrizione alla Cassa Forense e di beneficiare comunque di eventuale ricongiunzione gratuita dei periodi assicurativi relativi al periodo di lavoro presso l’ufficio del processo, occorre evidenziare che numerose sono le problematiche “previdenziali” ancora da “chiarire”, sulle quale si auspica che i vincitori del concorso UPP ricevano al più presto risposta.
AGGIORNAMENTO DEL 5 MARZO 2022:
L’art. 11 comma 2 bis del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, introdotto con D.L. n. 17 dell’1.3.2022 in vigore dal 2 marzo u.s., stabilisce espressamente che l’assunzione degli addetti all’ufficio del processo configura causa d’incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica.
Il medesimo articolo prevede altresì, per gli addetti all’ufficio del processo, l’obbligo di comunicazione dell’assunzione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza a prescindere dalla sede dell’ufficio giudiziario presso il quale viene svolta l’attività lavorativa.
Molti Consigli dell’Ordine hanno provveduto ad invitare i propri iscritti che intendano prestare attività lavorativa presso gli UPP a comunicare la data di assunzione affinché possa essere deliberata la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale che, all’evidenza, preclude la possibilità di svolgere tutte quelle attività per le quali l’iscrizione all’albo costituisce presupposto necessario.
Per quanto concerne i praticanti pare opportuno segnalare che:
– ove abilitati al patrocinio sostitutivo, dovranno necessariamente presentare istanza di cancellazione dal registro dei praticanti abilitati (pur potendo rimanere iscritti nel registro dei praticanti semplici);
– pur svolgendo attività lavorativa di natura subordinata, l’orario di lavoro dovrà comunque consentire lo svolgimento dell’attività formativa nei termini previsti dalla legge n. 247/2012 e dal regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense approvato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del proprio Circondario.
Per quanto sopra, i praticanti che intendano proseguire con il tirocinio formativo sono stati invitati a comunicare l’orario di lavoro e ogni ulteriore informazione ritenuta utile per la valutazione di compatibilità con l’attività lavorativa svolta.
Fonte: Leonardo Carbone, avvocati addetti all’ufficio del processo: problematiche previdenziali e deontologiche, in https://www.cfnews.it/avvocatura/avvocati-addetti-all-ufficio-del-processo-problematiche-previdenziali-e-deontologiche/?cookieLawRefresh=1 del 25.01.2022