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Cosa succede una volta passato il concorso in magistratura?

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati magistrati ordinari con decreto ministeriale (art. 8, d.lgs. n. 160 del 2006).

I magistrati ordinari, così nominati, devono quindi svolgere il relativo tirocinio, previsto dal d.lgs. n. 26 del 2006 (“Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati”).

L’art. 18 statuisce che:

il tirocinio dei magistrati ordinari ha la durata di diciotto mesi (prima ventiquattro) e si articola in sessioni:

  • una della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, gli uditori giudiziari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell’ambito della programmazione dell’attività didattica deliberata dal comitato direttivo della Scuola medesima, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l’accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia dell’uditore giudiziario. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun uditore giudiziario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni.
  • una della durata di dodici mesi (prima diciotto), anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita all’uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell’uditore. Il comitato di gestione approva per ciascun uditore il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza dell’uditore, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce all’uditore un’adeguata formazione nei settori civile e penale e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione. Il comitato di gestione provvede, altresì, ad individuare, presso ciascun ufficio giudiziario, i magistrati affidatari presso i quali gli uditori svolgono i prescritti periodi di tirocinio. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun uditore loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato di gestione.

Le modalità di svolgimento delle sessioni di tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Terminato il tirocinio, spetta al CSM fornire il giudizio positivo o negativo sull’idoneità del magistrato al conferimento delle funzioni giudiziarie (art.22).

Al termine del periodo di tirocinio ordinario, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun uditore giudiziario un giudizio di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie.

I giudizi sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura che, sulla base di essi e di ogni altro elemento eventualmente acquisito, delibera sulla idoneità di ciascun uditore all’assunzione delle funzioni giudiziarie.

In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato di gestione.

L’uditore valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall’articolo 20 d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita all’uditore la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione dell’uditore.

Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all’esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego dell’uditore giudiziario.

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Written by Roberta Rossi

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