in

La remissione della querela, previsto dall’art. 155, comma 2, c.p., opera a vantaggio di soggetto diverso da quello in favore del quale la remissione è fatta solo in relazione ai reati commessi in concorso.

Autore: Avv. Francesco Martin, Ordine degli Avvocati di Venezia

La vicenda in esame riguardava due soggetti, imputati del delitto di lesioni personali previsto dall’art. 582 c.p.; il primo veniva condannato alla pena di giustizia ed il secondo, per quanto di interesse, veniva prosciolto per estinzione del reato a seguito di remissione di querela.

Il ricorso, proposto solamente dall’imputato che aveva riportato la condanna, concerneva violazione degli artt. 531 c.p.p. e 152 e ss. c.p. e vizio di motivazione in quanto, a seguito della remissione di querela nei confronti del coimputato per il delitto di lesioni personali, il Tribunale aveva errato non estendendo gli effetti della remissione.

La Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. V, 16.12.2022, n. 47763), pronunciandosi sul ricorso presentato dal difensore dell’imputato nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale, evidenzia che il giudice di prime cure aveva correttamente, previa riqualificazione, scorporato la condotta di percosse da quelle di lesioni, escludendo il concorso di persone nel reato e ritenendo le due azioni del tutto autonome, in quanto uno dei due imputati, poi prosciolto, si era frapposto per dividere le due donne senza cagionare delle lesioni: pertanto i fatti ritenuti e contestati sono da ritenere diversi e diversa ne è anche la qualificazione giuridica.

Il tal senso la Corte rileva che: «Consolidato è l’orientamento per cui, ai sensi dell’art. 123 c.p. per il principio dell’unicità del reato concorsuale, la querela sporta contro uno dei compartecipi si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato. Ne deriva che nessuna improcedibilità deriva dal fatto che la persona offesa abbia sporto querela soltanto contro uno o alcuni degli autori del reato, escludendone gli altri, poiché la querela dispiega ope legis i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti che hanno concorso a commettere il reato, anche senza, ed eventualmente contro, la volontà del querelante e anche in caso di erronea indicazione del colpevole (Sez. 5, n. 7473 del 21/01/2014, Pisani, Rv. 258882 – 01; Sez. 4, n. 42479 del 17/07/2009, Manetta, Rv. 245457 – 01).

Infatti, la querela è condizione di punibilità del fatto-reato, e non di uno o di taluno soltanto degli autori; con essa si rimuove soltanto l’ostacolo della perseguibilità di taluni reati, restando al pubblico ministero il potere di accertamento e di persecuzione dei rei, sicché la querela tempestivamente proposta, conserva valore nei riguardi di coloro che, non indicati inizialmente, risultino poi autori o compartecipi del reato (Sez. 3, n. 1654 del 28/11/1997, dep. 11/02/1998, Verrastro, Rv. 209570 – 01).

Come pure la querela produce il proprio effetto anche in relazione a tutti i reati ravvisabili nella esposizione dei fatti in essa contenuta, salva una esplicita limitazione della volontà di punizione limitata ad alcuni di essi (Sez. 2, n. 30128 del 09/04/2009, Francomano, Rv. 244223 – 01; Sez. 3, n. 4982 del 08/10/1986, dep. 22/04/1987, Oddenino, Rv. 175752 – 01)».

Tuttavia si deve altresì evidenziare che l’effetto estensivo soggettivo della remissione di querela presuppone, però, l’unicità del fatto reato per cui si procede e il concorso di persone nello stesso; il difetto di concorso di persone, infatti, ne esclude l’effetto estensivo previsto dell’art. 155, comma 2, c.p.p. che fa riferimento a coloro che hanno commesso il reato.

La Corte ha quindi dettato il seguente principio di diritto: «Pertanto può affermarsi il principio per cui l’effetto estensivo della remissione della querela, previsto dall’art. 155, comma 2, c.p., opera a vantaggio di soggetto diverso da quello in favore del quale la remissione è fatta, solo in relazione ai reati commessi in concorso, e ciò anche nel caso in cui a fronte di una originaria ipotesi di concorso di persone, all’esito del giudizio, il contestato concorso sia venuto meno a seguito di riqualificazione della condotta dalla quale derivi la diversità del fatto attribuito a ciascuno dei due imputati (cfr. Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195 – 01; sulla applicazione dell’estensione della rimessione, a seconda dell’esistenza o meno del concorso, in special modo in tema di diffamazione a mezzo stampa, quanto al concorso fra giornalista e intervistato Sez. 5, n. 319 del 14/10/2021, dep. 10/01/2022, Affatigato, Rv. 282642 – 01; Sez. 5, n. 42918 del 05/02/2014, C., Rv. 260059 01; quanto all’assenza di concorso fra direttore e giornalista, Sez. 5, n. 38735 del 06/05/2014, Sgarbi, Rv. 262214 – 01; Sez. 5, n. 40446 del 09/07/2009, Graldi, Rv. 244628 – 01.)».

Evidenziato quindi che la qualificazione operata dal Tribunale esclude il concorso di persone nel reato di lesioni personali e con esso anche l’efficacia estensiva della rimessione di querela, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota: Di ogni violazione di copyright et similia risponde unicamente l’autore del presente articolo, indicato in epigrafe.

What do you think?

Written by Roberta Rossi

La questione migratoria: il punto di vista di Ius – associazione di rappresentanza della Federico II di Napoli

Diretta: “Tutto quello che avresti sempre voluto chiedere ad un Magistrato di Cassazione”