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Chi è e come si diventa Notaio?

Quella del notaio è una professione antichissima, che risale addirittura alla tradizione romanistica. Nel mondo romano, infatti, i tabelliones erano deputati a redigere convenzioni private, che acquistavano pubblica fede dopo il riconoscimento operato da parte di appositi pubblici ufficiali.
L’ordinamento del notariato è, ad oggi, sostanzialmente regolato dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Chi é il notaio?
Il ruolo svolto dal notaio nella società contemporanea assomma in sé varie funzioni: egli è, al
contempo, pubblico ufficiale, libero professionista, ricevente-interprete della volontà delle parti, interprete delle norme di diritto.

È lo stesso articolo 1 della citata legge che dispone in via generale come:

“I notai sono ufficiali pubblici, istituti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarle copia, i certificati e gli estratti“.

Altre numerose funzioni sono poi elencate da successive disposizioni di legge. In una
nota sentenza che risale al 1945 la stessa Corte di Cassazione affermava:

“Al notaio è conferita dallo Stato l’esclusività di alcune funzioni che lo rendono idoneo a constatare la verità della convenzione o di un fatto, A ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà e a divenire il testimonia più autorevole, perché certificante. Egli perciò è un pubblico ufficiale e, esercitando una funzione di pubblico potere, è soggetto, per la importanza e la esclusività di essa, a condizioni e obblighi speciali“.

Pubblico ufficiale, quindi, ma non dipendente pubblico: ciò perché esercita funzioni
pubblicistiche senza però essere alle dipendenze dello Stato. È indubbio che tra le funzioni
notarili quella più importante sia il ricevere la volontà delle parti, l’interpretarla e il documentarla attraverso l’atto pubblico. In effetti, il notaio è innanzitutto un giurista con grandi capacità tecnico giuridiche che gli consentono di ricercare la volontà delle parti per estrapolare gli argomenti giuridicamente rilevanti. Ciò è chiaramente detto all’articolo 47 della legge notarile, laddove si prevede che:

“spetta al notaio soltanto di indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto”.

La legge notarile agli articoli 28 e 54 investe il notaio di un dovere ben preciso: nell’esaminare la fattispecie concreta, in relazione all’atto da compiere, non deve limitare la propria valutazione del redigendo atto alla nullità, ma estenderla anche alle diverse ipotesi di annullamento. Egli infatti non può ricevere atti nulli né rogare quelli annullabili, così da non danneggiare le parti da cui è stato incaricato e neppure i terzi. Il ruolo del notaio è quello di prevenire la litigiosità, evitando cause di nullità o, in genere, di invalidità degli atti.

Per rammentare le parole dell’onorevole Aldo Moro, in veste di Ministro di Grazia e Hiustizia, pronunciate negli anni 50 ma tutt’oggi ricche di significato:

“là dove il giudice assume una funzione risanatrice e riordinatrice, per così dire, nella patologia della vita giuridica, il notaio ne assume una efficacemente preventiva dei conflitti, mediante la quale esso contribuisce potentemente alla realizzazione dell’ordine sociale.

Ma aldilà della posizione formale, che il notaio assume, di mediatore tra pubblico e privato, il notaio è anche l’equilibrato e responsabile consulente delle parti nella formazione ed espressione della loro volontà giuridicamente rilevante. È qui che la preparazione tecnica, la sensibilità umana, il senso sociale del notaio possono avere la loro esplicazione con effetti benefici di rilevante portata ed è qui che il notaio svolge in concreto un’attività veramente efficace per muovere ed orientare in senso costruttivo la vita sociale”.

L’ambito di competenza del notaio è praticamente illimitato, salvi i divieti di legge. Egli può
svolgere quindi qualsiasi attività di libero professionista non incompatibile con la sua funzione pubblica. La conferma sembra contenuta nell’articolo 30 della tariffa notarile, laddove si prevedono compensi dovuti dal cliente per “altre prestazioni professionali“.


È comunque importante sottolineare che oltre la competenza funzionale del notaio esiste una sua competenza territoriale. Essa è determinata dal distretto di appartenenza del pubblico ufficiale: il notaio non può prestare il suo ministero fuori dal territorio del distretto in cui si trova la sede notarile.
La responsabilità del professionista nei confronti delle parti clienti e verso gli organi del consiglio notarile è molto elevata. Infatti può essere civile, penale, disciplinare e anche fiscale.
L’ufficio notarile è incompatibile con altri impieghi e professioni. Innanzitutto non può esercitarsi contemporaneamente l’attività di notaio se si è impiegati, stipendiati o retribuiti, dello Stato o di un ente territoriale minore avente popolazione superiore a 5000 abitanti. Sussiste inoltre incompatibilità con la professione di avvocato, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di ministro di qualunque culto. Non è inoltre consentito svolgere l’attività di commerciante. Tale disposizione va intesa nel senso che non si può essere lo stesso tempo notaio e imprenditore commerciale, comprendendo in questa ultima definizione anche l’impresa esercitata tramite una società di persone con responsabilità illimitata del partecipante notaio.


Come si diventa notaio?
Il concorso notarile è caratterizzato dal cosiddetto numero chiuso. Infatti, il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto notarile sono decretati dal Presidente della Repubblica sulla base di precisi criteri in base una tabella sottoposta a revisione ogni 10 anni. Il concorso, per esami, deve essere tenuto almeno una volta all’anno e si svolge a Roma per un numero di posti determinato di volta in volta dal Ministro della Giustizia.
Per poter accedere alle tre tradizionali prove del concorso notarile (la redazione di un atto tra vivi, la redazione del testamento pubblico e la redazione di un ricorso di volontaria giurisdizione), non è sufficiente essere laureato in giurisprudenza.

I requisiti sono tassativamente indicati nella legge 6 agosto 1926, n. 1365.
In sostanza occorre, tra gli altri requisiti, essere stato iscritto tra i praticanti presso un consiglio notarile e aver svolto la pratica per 18 mesi presso lo studio di un notaio.

Le scuole di specializzazione sostituiscono un anno di pratica notarile.

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Written by Roberto Botturi

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