in

Come insegnare negli istituti penali per minorenni?

Per insegnare negli Istituti penali per i minorenni a livello di scuola primaria e secondaria occorre presentare una apposita domanda ed essere inseriti nelle graduatorie permanenti e/o nelle graduatorie d’istituto degli Uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione.
Questi uffici selezionano gli insegnanti sulla base della domanda da essi presentata, dei titoli di accesso, degli eventuali corsi di abilitazione o idoneità all’insegnamento e delle esperienze professionali maturate in settori attinenti alla devianza minorile.
I professionisti selezionati per l’insegnamento negli Istituti penali per i minorenni operano nell’ambito della Commissione didattica di cui all’art. 41 comma 6 del DRP 230/2000, che è presieduta dal direttore e composta dal responsabile dell’area tecnica dell’istituto e dagli insegnanti; la Commissione ha compiti consultivi e propositivi e formula il progetto annuale o pluriennale di istruzione.

La normativa di riferimento è il

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230

In particolare, all’art. 41 del citato DPR, è stabilito che:

1.  Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese
con  il  Ministero  della giustizia, impartisce direttive agli organi
periferici  della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a
livello   della   scuola   d'obbligo,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarita' obbligatoria
nei  corsi  di  istruzione  secondaria  superiore.  L'attivazione, lo
svolgimento  e  il  coordinamento  dei corsi di istruzione si attuano
preferibilmente  sulla  base  di protocolli di intesa fra i Ministeri
predetti.
  2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni   e  delle  richieste  formulate  dalle  direzioni  degli
istituti  penitenziari  e  dai  dirigenti scolastici, concerta con il
provveditore   regionale   dell'amministrazione   penitenziaria,   la
dislocazione  e  il  tipo  dei  vari  corsi  a  livello  della scuola
d'obbligo  da  istituire  nell'ambito  del provveditorato, secondo le
esigenze della popolazione penitenziaria.
  3.  L'organizzazione  didattica  e  lo  svolgimento  dei corsi sono
curati  dai  competenti  organi  dell'amministrazione  scolastica. Le
direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.
  4.  Le  direzioni  degli  istituti  curano  che venga data adeguata
informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi
scolastici   e  ne  favoriscono  la  piu'  ampia  partecipazione.  Le
direzioni  curano  che  gli  orari  di  svolgimento  dei  corsi siano
compatibili  con  la  partecipazione  di  persone  gia'  impegnate in
attivita'  lavorativa o in altre attivita' organizzate nell'istituto.
Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti,
dei  detenuti  ed internati impegnati in attivita' scolastiche, anche
se  motivati  da  esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che
possa  interrompere la partecipazione a tali attivita'. Le direzioni,
quando  ritengono  opportuno  proporre il trasferimento di detenuti o
internati  che  frequentano  i  corsi,  acquisiscono  in proposito il
parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle
autorita'  scolastiche,  pareri  che  sono  uniti  alla  proposta  di
trasferimento  trasmessa  agli organi competenti a decidere. Se viene
deciso  il  trasferimento, lo stesso e' attuato, in quanto possibile,
in  un  istituto  che assicuri alla persona trasferita la continuita'
didattica.
  5.  Per  lo svolgimento dei corsi e delle attivita' integrative dei
relativi   curricoli,   puo'   essere   utilizzato   dalle  autorita'
scolastiche,  d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo
volontario   di  persone  qualificate,  le  quali  operano  sotto  la
responsabilita' didattica del personale scolastico.
  6.  In ciascun istituto penitenziario e' costituita una commissione
didattica,  con  compiti  consultivi e propositivi, della quale fanno
parte  il  direttore  dell'istituto, che la presiede, il responsabile
dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione e' convocata
dal  direttore  e  formula  un  progetto  annuale  o  pluriennale  di
istruzione.
Art. 43.
              Corsi di istruzione secondaria superiore
  1.  I  corsi  di istruzione secondaria superiore, comprensivi della
scolarita'  obbligatoria  prevista  dalle  vigenti disposizioni, sono
organizzati,  su  richiesta  dell'amministrazione  penitenziaria, dal
Ministero  della  pubblica  istruzione  a  mezzo della istituzione di
succursali  di  scuole  del  predetto livello in determinati istituti
penitenziari.  La  dislocazione  di  tali  succursali  e'  decisa con
riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma
1  dell'articolo  41,  assicurando  la  presenza  di almeno una delle
succursali predette in ogni regione.
  2.  A  tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano
seria   aspirazione  allo  svolgimento  degli  studi  e  che  debbano
permanere  in esecuzione della misura privativa della liberta' per un
periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.
  3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 41.
  4.  Per  agevolare  i  condannati  e gli internati che non siano in
condizioni   di   frequentare   i   corsi   regolari,   la  direzione
dell'istituto  puo'  concordare  con  un vicino istituto d'istruzione
secondaria  superiore,  le  modalita'  di  organizzazione di percorsi
individuali  di  preparazione  agli esami, per l'accesso agli anni di
studio  intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal
fine  possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria
qualificazione  professionale.  Analoga  agevolazione e' offerta agli
imputati.
  5.  Sono  stabilite intese con le autorita' scolastiche per offrire
la  possibilita'  agli studenti di sostenere gli esami previsti per i
vari corsi.
  6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei
corsi  di  studio con quello della attivita' di lavoro, come previsto
dal  comma  4 dell'articolo 41, i condannati e gli internati, durante
la  frequenza  dei corsi, previsti dal comma 1 del presente articolo,
sono   esonerati   dal   lavoro.   Coloro  che  seguono  i  corsi  di
preparazione, di cui al comma 4, possono essere esonerati dal lavoro,
a loro richiesta.

Fonte: Ministero della Giustizia e DPR 230/2000

What do you think?

Written by Roberta Rossi

Chi è e come diventare pedagogista giuridico?

Chi è e come diventare Responsabile o agente Regolatore nel Settore Farmaceutico?