Per insegnare negli Istituti penali per i minorenni a livello di scuola primaria e secondaria occorre presentare una apposita domanda ed essere inseriti nelle graduatorie permanenti e/o nelle graduatorie d’istituto degli Uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione.
Questi uffici selezionano gli insegnanti sulla base della domanda da essi presentata, dei titoli di accesso, degli eventuali corsi di abilitazione o idoneità all’insegnamento e delle esperienze professionali maturate in settori attinenti alla devianza minorile.
I professionisti selezionati per l’insegnamento negli Istituti penali per i minorenni operano nell’ambito della Commissione didattica di cui all’art. 41 comma 6 del DRP 230/2000, che è presieduta dal direttore e composta dal responsabile dell’area tecnica dell’istituto e dagli insegnanti; la Commissione ha compiti consultivi e propositivi e formula il progetto annuale o pluriennale di istruzione.
La normativa di riferimento è il
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230
In particolare, all’art. 41 del citato DPR, è stabilito che:
1. Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarita' obbligatoria nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i Ministeri predetti. 2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria. 3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell'amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate. 4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la piu' ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone gia' impegnate in attivita' lavorativa o in altre attivita' organizzate nell'istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti, dei detenuti ed internati impegnati in attivita' scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attivita'. Le direzioni, quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle autorita' scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso e' attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuita' didattica. 5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attivita' integrative dei relativi curricoli, puo' essere utilizzato dalle autorita' scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilita' didattica del personale scolastico. 6. In ciascun istituto penitenziario e' costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione e' convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.
Art. 43. Corsi di istruzione secondaria superiore 1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarita' obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali e' decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione. 2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della liberta' per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico. 3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 41. 4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto puo' concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore, le modalita' di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami, per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione e' offerta agli imputati. 5. Sono stabilite intese con le autorita' scolastiche per offrire la possibilita' agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi. 6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attivita' di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'articolo 41, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi, previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione, di cui al comma 4, possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.
Fonte: Ministero della Giustizia e DPR 230/2000