in

La responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.

Come gli artt. 3 e 3 bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n. 76, tutelano gli esercenti la professione sanitaria.

La Pandemia da SARS-CoV-2 che stiamo, costantemente, imparando a conoscere ha travolto ogni singolo aspetto della quotidianità. In particolare, l’eccezionalità della stessa ha trovato gli esercenti la professione sanitaria privi di difese ed esposti ad una responsabilità gravosa e non adeguabile ad alcuna linea guida o parametro fino a poco tempo fa conosciuti e conoscibili. Per questa ragione, la L. 76/2021 ha provveduto ad introdurre, a salvaguardia dell’operato di professionisti tanto necessari, delle “norme-scudo”, ravvisando altresì l’inadeguatezza dell’art. 590-sexies cod.pen. a fronteggiare l’emergenza pandemica. Non solo, la citata disposizione normativa ha altresì introdotto una esimente in favore dell’esonero da responsabilità da somministrazione del vaccino contro SARS-CoV-2/Covid-19 (art. 3 d.l. n. 44 del 2021) e ridefinito i confini del concetto di colpa grave attraverso l’introduzione dell’art. 3-bis d.l. n. 44 del 2021, destinato a regolamentare la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. 

In questi giorni la Suprema Corte di Cassazione, ad opera dell’Ufficio del Massimario e del ruolo e a cura dell’On. Dott. A. Natalini, ha altresì rilasciato una relazione circa la novità normativa che si vuole in questa sede ripercorrere nei punti salienti.

1. La L. 76/2021 e l’incidenza degli artt. 3 e 3bis sulle norme codicistiche.

Il 1° aprile 2021 la Gazzetta Ufficiale n. 79 ha visto, tra le pubblicazioni della giornata, anche l’entrata in vigore del D.L. 1° aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici». Tra le disposizioni ivi contenute, l’art. 3 ha introdotto la seguente disposizione in tema di responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Covid-19: «Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione». Successivamente, tramite le aggiunte apportate dalla legge di conversione n. 71/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 31 maggio 2021 ed entrata in vigore in data 1° giugno 2021, è stato altresì introdotto l’art. 3bis, che “ha allargato il campo, prevedendo una limitazione della responsabilità penale di tutti gli esercenti una professione sanitaria, nell’ambito della fase emergenziale Covid-19, ai casi di colpa grave”.

Ai sensi degli artt. 3 Cost. e 2, comma 4, cod. pen., trattandosi di norme penali in bonam partem più favorevoli rispetto a quanto previsto e punito dall’art. 590 sexies, comma 2, cod. pen., entrambe le nuove disposizioni potranno trovare applicazione retroattiva, anche riguardo ai fatti penalmente rilevanti commessi nel periodo emergenziale.

2. Le c.d. “norme-scudo” elidenti la responsabilità penale dei sanitari in materia Covid.

La norma in discussione, di cui al citato art. 3, introduce un peculiare meccanismo di esclusione della punibilità in relazione alle ipotesi di omicidio o lesioni colpose verificatesi «a causa» della inoculazione di un vaccino anti Covid-19. L’esecutivo, invero, si è determinato al varo di quest’esimente ad hoc per i delitti di omicidio e lesioni personali colposi da somministrazione del vaccino anti-Covid, successivamente al moltiplicarsi di istanze di categoria sollevate in seguito ad alcuni decessi correlati – almeno cronologicamente – all’inoculazione del vaccino “AstraZeneca”, al fine di rassicurare il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione, in un «contesto caratterizzato da margini di incertezza scientifica e da un quadro in continua evoluzione» ove «la prospettiva di ricorrere in possibili responsabilità penali, in conseguenza di eventi avversi ascrivibili, anche solo in ipotesi, alla somministrazione del vaccino, può ingenerare allarme tra quanti sono chiamati a fornire il proprio contributo al buon esito della campagna di vaccinazione nazionale, che rappresenta allo stato una priorità per la tutela della salute pubblica».

Per rafforzare e rasserenare ulteriormente gli animi di tutti coloro impegnati nella campagna vaccinale, è stato introdotto in via emendativa anche l’art. 3-bis, che, allargando il campo di non punibilità previsto, ha aggiunto altresì una limitazione della responsabilità penale ai casi di colpa grave in favore di tutti gli esercenti la professione sanitaria in fase pandemica. 

Così discorrendo, si nota come l’art. 3, circoscritto al raggio d’azione della somministrazione vaccinale, attua un esonero totale della responsabilità penale, mentre il successivo art. 3 bis vede un parziale contenimento della stessa, essendo circoscritta alle sole ipotesi di colpa grave. 

3. Esonero da responsabilità per inoculazione vaccinale contro SARS-CoV-2/Covid-19.

Preliminarmente, è importante ricordare in questa sede che, nonostante l’esonero totale per i vaccinatori da responsabilità penale, lo stesso discorso non vale in ambito civile. Infatti, secondo G. Amato, trattandosi di una vaccinazione pur sempre facoltativa, sarebbe stato opportuno un intervento legislativo volto all’introduzione di un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa della avvenuta vaccinazione, come avviene per quelle c.d. obbligatorie in virtù della L. n. 210/1992.

Ciò premesso, è essenziale indagare i requisiti sui quali si fonda l’esimente qui in parola; perché sia applicabile è necessario che vi sia: il verificarsi dell’evento morte o lesione del soggetto vaccinato, la sussistenza del rapporto di causalità tra la somministrazione del vaccino e gli eventi avversi verificatisi; la conformità della somministrazione alle relative regole cautelari.

Dato per certo che, parlando di regole cautelari, ci si riferisca senza ombra di dubbio alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità nonché alle circolari dedicate, appare altresì evidente che l’accertamento del rapporto causale non potrà che svolgersi nella sede processuale. 

A prima lettura, la locuzione “norma-scudo” sembrerebbe riferirsi ad un fatto non configurante reato, poiché privo di elementi costitutivi; in tal caso, sembrerebbe plausibile parlare di causa di esclusione della punibilità in senso stretto, avendo il legislatore deciso di non assoggettare, in presenza di tassative condizioni, a pena alcun soggetto esercente la professione medica. 

L’ambito operativo del citato art. 3 è quindi strettamente legato alla fase di somministrazione vaccinale mentre maggiori problemi sorgono con riferimento alla procedura di inoculazione.

Infatti, atteso che con il termine somministrazione si intende semplicemente l’atto di iniezione, con la parola inoculazione, invece, ci si riferisce a due momenti distinti: da un lato, all’anamnesi pre-vaccinale e, dall’altro, dalla raccolta del consenso informato. Con riferimento alla prima di queste due fasi, quindi, si pone in maniera evidente l’operatività della norma introdotta il 1° aprile. 

4. La responsabilità colposa per morte o lesioni personali in campo medico durante lo stato emergenziale.

L’art. 3 bis introduce, invero, una limitazione della responsabilità per cui i fatti di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. commessi nell’esercizio di una professione sanitaria che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo per colpa grave. 

La norma qui in commento è volontariamente circoscritta ai soli fatti illeciti di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen., finendo così per escludere altre fattispecie che, altrimenti, ben sarebbero potute ricadere nell’ambito applicativo della stessa, come, per esempio, i fatti di epidemia colposa disciplinati ex artt. 438 e 452 cod.pen., nonché rifiuto o omissione di atti d’ufficio per ragioni di sanità (art. 328 cod. pen.) o morte in conseguenza di altro delitto ex art. 586 cod.pen. 

La norma prevede, oltre che un limite professionale, anche un limite eziologico da rinvenirsi nella situazione di emergenza sanitaria. Ne consegue che, in caso di violazioni astrattamente ricollegabili alle fattispecie qui inquadrate ma non conseguenti alla situazione pandemica, la norma esimente non potrà essere invocata, vedendo invece applicarsi la normale disciplina sanzionatoria in capo medico.

5. Efficacia temporale delle nuove norme.

Le disposizioni di favore operano solo con riferimento alle somministrazioni di vaccini un «nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178». Tuttavia, essendo lo stato di emergenza prorogabile finchè la pandemia non sarà debellata o, quantomeno, sotto controllo, la novella legislativa non ha previsto un termine finale di efficacia, atteso che, in ogni caso, è certa la temporaneità della valenza della stessa.

Roberta Rossi

What do you think?

Written by Roberto Botturi

Differenza tra femminicidio e uxoricidio

Sei più Giudice o Pubblico Ministero?